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COSA FARE IN CASO DI...
maternità

Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per maternità la contribuzione è dovuta in tutti i casi in cui sussista un trattamento economico, integrale o parziale, erogato alla lavoratrice direttamente dall'impresa.

Ciò tanto per la quota a carico dell'azienda, tanto per quella a carico della lavoratrice.

Nei casi in cui, secondo il C.C.N.L. o apposita previsione aziendale, è previsto il 100% del normale trattamento retributivo, il contributo a FOPEN sarà pari all'1,35% del trattamento stesso, sia a carico dell'impresa, sia a carico della lavoratrice.

Viceversa, ove si tratti di assenze pur riconducibili alla maternità, ma per le quali non è previsto alcun trattamento economico, non è dovuta al Fondo alcuna contribuzione a carico azienda e dipendente.

TFR
Sulla base delle disposizioni di legge il Tfr spetta sempre in misura integrale e, pertanto, l'azienda dovrà effettuare il relativo versamento al Fondo secondo le diverse aliquote previste.

RISCATTO
Il rapporto di lavoro non cessa, è solo sospeso, pertanto durante il periodo di maternità non è possibile riscattare la posizione maturata nel Fondo.
   
 
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