1 - Il contributo versato dal lavoratore comporta la riduzione proporzionale?
No. Il contributo a carico del lavoratore non comporta nessuna riduzione della sua
pensione pubblica. La ritenuta avviene in busta paga sulla retribuzione, al netto
degli oneri sociali e quindi non modifica l'imponibile utile per il calcolo dei
contributi obbligatori.
2 - Come e' trattato fiscalmente il contributo al fondo a carico del lavoratore?
Il contributo a carico del lavoratore e quello a carico dell'azienda è dedotto
direttamente dal datore di lavoro dal reddito ai fini fiscali e comporta una
riduzione dell'IRPEF pari all'aliquota marginale di riferimento del reddito IRPEF.
Questo beneficio è già applicato mensilmente in busta paga, contestualmente alla
trattenuta. Qualora ciò, per qualsivoglia motivazione, non sia di fatto avvenuto,
si veda la COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI.
3 - La quota di tfr che viene trasferita dall'azienda a fopen e' assoggettata a tassazione?
La tassazione è rinviata al momento dell'erogazione della prestazione, in modo tale
da non intaccare il capitale in fase di accumulo. Questo consente di fare maturare
i rendimenti su tutta la posizione.
4 - Che tassazione e' applicata al riscatto?
La tassazione è un argomento complesso, a causa delle numerose norme approvate
nel corso degli anni, che mantengono il loro effetto sui contributi accumulati
nel periodo di riferimento.
Il principio generale è che una tassazione "di favore" è applicata al momento
del pensionamento o di eventi lavorativi sfortunati (mobilità, cassa integrazione,
ecc.).
Nel caso di riscatto a seguito di dimissioni volontarie, la tassazione è più
elevata.
Per l'applicazione nel dettaglio della normativa fiscale si rimanda al Documento
fiscale presente nella sezione Documentazione
5 - Quale e' il trattamento fiscale dell'anticipazione?
L'anticipazione beneficia di un favore fiscale, anche in confronto con le aliquote
applicate sul TFR aziendale, PER LA PARTE POST 1 GENNAIO 2007 ATTENZIONE.
Il maggior beneficio fiscale è previsto per le richieste generate da spese
sanitarie.
Per l'applicazione nel dettaglio della normativa fiscale si rimanda al
Documento fiscale
presente nella sezione Documentazione.
6 - Com'e' assoggettata fiscalmente la rendita vitalizia (pensione
complementare)?
- Per ciò che deriva dai contributi versati entro il 31 dicembre 2000, la rendita
vitalizia (pensione complementare) costituisce reddito ai fini fiscali nella misura
dell'87,5% del suo ammontare e viene tassata con i criteri applicati al reddito
del lavoratore dipendente.
- Per i contributi versati dal 1 gennaio 2001 la rendita è assoggettata ad
imposta progressiva solo per la parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle
quote TFR, con esclusione dei rendimenti.
- Dall'1 gennaio 2007, quanto versato è tassato con un'aliquota che va dal
15% al 9%.
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