Perchè aderendo a FOPEN ogni lavoratore, con i versamenti mensili fatti dall'azienda
in suo favore, si costituisce una pensione aggiuntiva a quella pubblica, usufruendo
anche di tutte le agevolazioni previste dalla legge.
2 - Chi può aderire a fopen?
FOPEN è riservato ai lavoratori delle seguenti società:
a) i lavoratori dipendenti:
- a.1) dell'ENEL S.p.A.
- a.2) delle società controllate, direttamente ed indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, n. 1 e 2, del Codice Civile da parte di Enel S.p.A.;
- a.3) delle Società costituite/operanti nel servizio elettrico nazionale;
- a.4) degli altro soggetti giuridici costituiti/operanti a seguito di contratti collettivi o accordi sindacali tra i soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva;
- a.5) delle Associazioni sindacali firmatarie della contrattazione collettiva applicata nel Gruppo Enel
b) i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera a), che hanno aderito con il solo conferimento anche tacito del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando, secondo le previsioni legislative vigenti;
c) i titolari del diritto alle prestazioni in atto previste dal FOPEN.
3 - Conviene iscriversi a fopen?
Tutti i lavoratori, indipendentemente dagli anni che mancano alla pensione, hanno
convenienza ad iscriversi a FOPEN in quanto solo così possono usufruire di un duplice
vantaggio:
1. La propria posizione viene incrementata dal contributo dell'azienda;
2. I contributi versati a FOPEN non sono assoggettati alla tassazione IRPEF,
poichè vanno a decurtare l'imponibile fiscale, fino ad Euro 5.164,57, escludendo da
tele limite il TFR conferito.
4 - Quali sono le modalita' di iscrizione a fopen?
L'iscrizione a FOPEN è volontaria ed avviene sottoscrivendo un'apposita domanda di
adesione che può essere richiesta alla propria azienda o scaricabile dalla sezione
"modulistica" di questo sito internet. Una volta compilata, fatta firmare e timbrare
alla propria azienda la domanda deve essere inviata al Fondo da parte del datore
di lavoro per il perfezionamento dell'iscrizione. Con l'iscrizione si delega il
proprio datore di lavoro ad effettuare le trattenute mensili dovute a FOPEN.
5 - Chi si occupa dei versamenti?
Tutte le operazioni contributive vengono effettuate dalle unità preposte all'amministrazione
del personale delle società di appartenenza del lavoratore con la trattenuta mensile
in busta paga. La stessa deduzione fiscale viene già operata in busta paga, al
momento della trattenuta medesima.
6 - Sono obbligato a versare tutti i contributi?
No, ci si può iscrivere anche versando il solo TFR, compilando la sezione apposita
della scheda di adesione. Tale scelta, però, preclude il contributo dell'azienda.
7 - Individualmente si può aumentare la propria quota di contribuzione?
Sì. Lo statuto di FOPEN prevede che il singolo lavoratore possa decidere di destinare
contributi propri in aggiunta a quelli minimi previsti dagli accordi costitutivi. Per
maggiori dettagli, si rinvia alla Nota informativa (www.fondopensionefopen.it
sezione "Documentazione")
8 - E' possibile sospendere la contribuzione a fopen?
In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato al FOPEN, può sospendere
l'obbligazione contributiva, ma non il versamento del TFR, che per legge è
irreversibile. La sospensione, pertanto, ha effetto sul contributo dell'aderente e
su quello dell'azienda. La sospensione della contribuzione non consente la liquidazione
della posizione individuale, che avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti
temporali e delle condizioni previste statutariamente.
Durante il periodo di sospensione, l'associato continua a mantenere la qualifica
di associato con tutti gli obblighi e diritti derivanti (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: obbligo di contribuzione alle spese di gestione del Fondo, diritto
al ricevimento della comunicazione periodica annuale, possibilità di effettuare il
cambio di comparto). Durante il periodo di sospensione, la posizione dell'associato
risentirà dell'andamento del valore di quota del comparto di investimento al quale
l'associato risulta iscritto.
9 - In caso di cessazione del rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento (es. dimissioni, licenziamento, mobilita') cosa succede?
L'associato che perda i requisiti di partecipazione a FOPEN, prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, può optare per una delle seguenti possibilità:
- Il trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica o ad una forma pensionistica individuale;
- Il riscatto della posizione individuale.
10 - Il lavoratore che cambia azienda ma resta nello stesso settore può continuare ad essere iscritto a fopen?
Sì, purchè il FOPEN sia previsto, quale fondo pensione di riferimento, dalla contrattazione collettiva applicabile alla nuova azienda di appartenenza del lavoratore.
11 - Se un lavoratore, pur avendo cessato il rapporto di lavoro, mantiene la
sua posizione nel fondo, può continuare a contribuire individualmente?
Sì. Per le modalità e maggiori dettagli si rinvia alla Nota informativa presente nella sezione "Documentazione".
12 - Il lavoratore può avere un anticipo dal fondo sulle quote di tfr versate,
in modo simile a quanto previsto per il tfr in azienda?
Senza limiti temporali ( per spese mediche) o dopo 8 anni di iscrizione (per acquisto prima casa o ristrutturazione), si accede al 75% dell'intera posizione, non solo del Tfr versato.
Inoltre, dopo 8 anni di iscrizione si può richiedere il 30% della posizione senza alcuna motivazione specifica.
Sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
Per i dettagli relativi alla documentazione da presentare e alle modalità di richiesta di anticipazione si rimanda al Documento sulle anticipazioni presente nella sezione "Documentazione".
13 - In caso di morte del lavoratore prima del pensionamento, a chi va il
capitale accantonato nella posizione individuale?
Tenuto conto della normativa attualmente vigente, in caso di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati. In caso di decesso successivo al pensionamento, durante l'erogazione della rendita, la reversibilità dipenderà dalla scelta espressamente effettuata dall'associato. Al momento del pensionamento, ogni associato dovrà decidere se vuole rendere la rendita reversibile o non reversibile. Tale scelta, ovviamente, unitamente all'indicazione dell'età del beneficiario, influirà sull'entità della somma erogata.
14 - In caso di decesso di uno dei coniugi iscritti allo stesso fondo, chi resta
in vita può trasferire sulla propria posizione quella del coniuge?
No. La posizione del coniuge è riscattata dal coniuge superstite o da altri eredi, come esemplificato al punto numero 12.
FOPEN
Fondo Pensione Complementare Dipendenti Gruppo Enel
N. iscrizione all'Albo: 99 Sede Legale:
Viale Regina Margherita. 137 - 00198 Roma Sede Operativa:
Vial Nizza. 11 - 00198 Roma
Tel. 06.8416882 - Fax 06.85865579