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RISCATTO-TRASFERIMENTO
rendita

1) Quando si può richiedere
- Pensionamento + 5 anni di iscrizione al Fondo
- Cessazione del rapporto di lavoro, inoccupazione superiore a 48 mesi e meno di 5 anni al pensionamento.
N.B. Ai fini del calcolo degli anni di iscrizione va sommato anche il periodo maturato in altri Fondi, purchè sia stato effettuato il trasferimento a FOPEN della somma accantonata
2) Tipologie previste
- ritirare il 100% in rendita.
- ritirare al massimo il 50% in capitale e la restante parte in rendita.

Si può ritirare il 100% in capitale se:
- al momento della pensione non si abbiano i requisiti di anzianità (5 anni) previsti per l'ottenimento della rendita
- convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione annua complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (oggi, pari a Euro 5.061,88 annuali)
3) Tassazione
Il legislatore ha introdotto un regime fiscale di particolare favore per le rendite.

Tale tipologia di prestazione è in effetti quella più coerente con le finalità previdenziali dei Fondi Pensione.

Anche in questo caso bisogna distinguere quanto maturato dopo l'1/01/2007, a cui si applica la legislazione vigente e quanto maturato prima, a cui si applicano le norme fiscali precedenti:

QUANTO MATURATO DALL'1/01/2007
Sia al capitale, nel caso si richieda il 50%, sia alla rendita è applicata l'aliquota dal 15% al 9%, in base all'anzianità di iscrizione . Sono esclusi dall'imponibile i rendimenti maturati che sono tassati in capo al fondo all'11% ogni anno.

QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2006
Le rendite sono assoggettate all'aliquota marginale IRPEF
Si cumulano con la pensione INPS per la parte corrispondente ai contributi e alle quote di TFR, con esclusione quindi della quota di rendita derivante dai risultati finanziari.
La parte che si decide di ritirare in capitale è assoggettata a tassazione separata, su una base imponibile che varia al variare dell'entità delle prestazioni:

- prestazioni di ammontare non superiore ad 1/3 dell'intero capitale accumulato.
- prestazioni di ammontare compreso tra 1/3 e il 50% dell'intero capitale accumulato.

Nel primo caso la base imponibile sono i contributi e le quote di TFR, al netto dei rendimenti finanziari.
Nel secondo caso la base imponibile è l'intero importo liquidato (contributi, quote di TFR e rendimenti finanziari).



   
 
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